Il regime prevede che tutti i nuovi impianti di accumulo a batteria collegati alla rete di trasmissione (o quelli di potenza pari o superiore a 45 MW) dispongano di capacità di stabilizzazione della rete e di inerzia sintetica. Il decreto ministeriale firmato dal Segretario di Stato per l’Energia, Jean Paulo Gil Barroca, è entrato in vigore il 23 ottobre 2026.
Si applica a tutte le richieste di allacciamento presentate a partire da tale data e solo agli impianti esistenti in caso di ampliamento, ammodernamento o sostituzione significativa delle apparecchiature. Il regolamento riprende i requisiti del codice di rete dell’UE per i generatori ed estende tali requisiti all’accumulo di energia (in tutte le fasi di funzionamento, ovvero scarica, carica e alimentazione dei sistemi ausiliari).
Si applica inoltre agli impianti collegati a 110 kV e oltre, nonché ai progetti con una potenza compresa tra 10 MW e 45 MW, in base ai relativi diritti di potenza, alle licenze o alla documentazione d’asta. Tutti gli impianti di accumulo di energia con una capacità pari o superiore a 500 kW saranno tenuti a passare automaticamente dalla carica alla scarica quando la frequenza di rete scende al di sotto di una soglia predefinita di 49,2 Hz.
Le specifiche tecniche derivano da una relazione congiunta redatta da una serie di enti europei (ENTSO-E, l’ente DSO dell’UE, CENELEC e diverse associazioni del settore delle energie rinnovabili) in cui si afferma che tali impianti devono disporre di riserve di potenza ed energia sufficienti per poter fornire inerzia sintetica in risposta a deviazioni di frequenza comprese tra 47,0 Hz e 52,5 Hz e a velocità di variazione fino a 2 Hz/s.
I requisiti specificano un tempo di avvio meccanico regolabile (da 1 a 20 secondi, predefinito a 12 secondi) e un rapporto di smorzamento minimo del 10% per le oscillazioni di potenza.
Le tecnologie che già forniscono inerzia sincrona (ad esempio le centrali idroelettriche di accumulo per pompaggio) sono esenti da questi requisiti di «formazione della rete».
Tutti gli impianti da 1 MW e oltre devono essere tecnicamente in grado di fornire riserve per il contenimento e il ripristino della frequenza, nonché il controllo della tensione e della potenza reattiva, e saranno soggetti a monitoraggio e controllo remoto in tempo reale da parte dei gestori di sistema. Gli operatori sono autorizzati a impartire istruzioni di limitazione della potenza in caso di congestione o emergenza, ma non vi è alcun obbligo di mantenere un particolare stato di carica precedente a tale scopo.
Eventuali variazioni di carico (ad eccezione di quelle finalizzate alla fornitura di riserve) devono essere attuate in modo graduale nell’arco di 10 minuti. Il governo non si fa illusioni sull’urgenza di questo requisito, date le fortissime proiezioni di crescita per il settore previste dalla Strategia Nazionale di Accumulo (che punta a 6,9 GW entro il 2030, con aste dedicate per 750 MVA di capacità) e dei finanziamenti dell’UE nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza, che sostiene progetti per oltre 1 GW. Il parco nazionale di batterie operative era pari a soli 20 MW alla fine del 2025.








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