Il testo redatto congiuntamente, presentato nel corso della discussione su un’iniziativa legislativa dei cittadini, dovrebbe essere approvato a maggioranza dall’Assemblea della Repubblica; la votazione finale è prevista per l’inizio della prossima settimana.
La proposta relativa al congedo parentale prevede che, qualora i genitori si ripartiscano effettivamente il congedo, il periodo di 180 giorni (sei mesi) sia retribuito al 100% della retribuzione di riferimento, a condizione che almeno uno dei genitori usufruisca di non meno di 30 giorni.
Se il congedo non viene ripartito, i sei mesi sono comunque garantiti, ma l’indennità sarà pari all’83% del reddito abituale. Nel contempo, la durata del congedo interamente retribuito fruito esclusivamente da un genitore (senza ripartizione) viene aumentata da 120 a 150 giorni (cinque mesi). Per un periodo di congedo di 210 giorni (sette mesi), la retribuzione sarà pari all’86% se viene condiviso un mese o al 90% se vengono condivisi due mesi.
Per i padri, rimane in vigore il congedo obbligatorio di 28 giorni — metà dei quali deve essere fruito immediatamente dopo la nascita — mentre il congedo facoltativo viene raddoppiato da sette a 14 giorni.
Contratto collettivo
L’accordo include anche i lavoratori del settore privato con figli di età inferiore ai 12 anni e riguarda i genitori di persone a carico affette da disabilità, malattie croniche o patologie oncologiche, nonché i nonni che vivono con i propri nipoti; riduce la giornata lavorativa fino a un’ora, limitando la pausa pranzo a 30 minuti, che vengono conteggiati come orario di lavoro.
Tuttavia, questo tipo di organizzazione dell’orario di lavoro non entrerà in vigore automaticamente e si applicherà solo in presenza di un accordo diretto tra il lavoratore e il datore di lavoro o se previsto da un contratto collettivo di lavoro.








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