In base alle norme dell’UE, solo le bevande prodotte in Portogallo o in Spagna possono essere vendute semplicemente come “sangria”. Sebbene le aziende vinicole e i produttori di bevande di altri paesi dell’UE siano liberi di realizzare una bevanda simile a base di vino, non possono commercializzarla utilizzando solo quel nome.

Il prodotto deve invece essere etichettato come bevanda aromatizzata a base di vino e, se la parola «sangria» compare in qualsiasi punto dell’etichetta, deve indicare chiaramente il luogo di produzione, ad esempio «Prodotto in Germania» o «Prodotto in Francia». La norma è stabilita dal regolamento (UE) n. 251/2014, che disciplina i prodotti vinicoli aromatizzati in tutta l’Unione europea.

Tutela di una bevanda tradizionale

La norma riconosce la sangria come bevanda tradizionale del Portogallo e della Spagna, contribuendo a distinguerla da prodotti simili realizzati in altre parti d’Europa.

La tutela funziona in modo simile a quella di denominazioni quali «Champagne» o «Parmigiano Reggiano», sebbene la sangria non sia un’indicazione geografica. Il regolamento riserva invece la denominazione commerciale «sangria» alle bevande prodotte in Portogallo e in Spagna.

Cosa rende una bevanda una sangria?

Il regolamento stabilisce inoltre quali prodotti possano essere legalmente venduti come sangria. Deve essere prodotta a base di vino e aromatizzata con estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza succo di agrumi. È consentito aggiungere anche frutta, spezie e anidride carbonica, mentre non sono ammessi coloranti artificiali.

La bevanda finita deve contenere almeno il 50% di vino e avere una gradazione alcolica compresa tra il 4,5% e il 12% in volume.

Naturalmente, chiunque può comunque preparare la propria versione in casa utilizzando vino, frutta e altri ingredienti. Le norme si applicano solo ai prodotti venduti in commercio all’interno dell’Unione Europea.