La legge n. 62/2026 è stata pubblicata sul *Diário da República* giovedì 10 settembre ed è entrata in vigore il giorno successivo.

La nuova legge modifica il quadro giuridico relativo agli stranieri in Portogallo, con ripercussioni sulle possibilità di regolarizzazione per i cittadini stranieri che si trovano in Portogallo senza il visto appropriato.

La normativa rappresenta un’ulteriore modifica al regime di immigrazione e soggiorno, che modifica le norme in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, controllo, procedure di frontiera e protezione internazionale, come riporta Executive Digest.

Permesso di soggiorno

La legge è stata promulgata dal presidente António José Seguro e modifica l’articolo 92 della legge n. 23/2007, abrogandone il comma 4, mantenendo la possibilità di concedere un permesso di soggiorno agli studenti delle scuole secondarie o a coloro che frequentano corsi di livello 4. Ciò si applica solo qualora siano in possesso di un visto di soggiorno rilasciato ai sensi della legge e soddisfino le altre condizioni richieste.

A uno studente della scuola secondaria o a uno studente iscritto a corsi di livello 4, titolare di tale visto, può essere concesso un permesso di soggiorno se è iscritto a un istituto scolastico, soddisfa le condizioni previste ed è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale o da un’assicurazione sanitaria.

Modifica di più ampia portata

La modifica fa seguito alla chiusura, da parte del Portogallo nel 2024, del sistema che consentiva a determinati cittadini stranieri di regolarizzare la propria situazione in Portogallo senza aver precedentemente ottenuto il corrispondente visto di soggiorno.

La legge n. 62/2026 garantisce inoltre l’attuazione di diversi regolamenti europei e recepisce due direttive dell’Unione europea relative alla protezione internazionale, all’accoglienza e all’autorizzazione unica per il soggiorno e il lavoro.

Essa introduce inoltre modifiche alle procedure di decisione sulle domande di permesso di soggiorno. La decisione sulla domanda deve essere presa entro 90 giorni, termine che può essere prorogato di ulteriori 30 giorni in situazioni eccezionali e giustificate, in particolare a causa della complessità della domanda.